IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per
la grazia e giustizia;

                              PROMULGA

  Il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948;
                               Art. 1.

  Qualora  gli  uffici  giudiziari  non  siano in grado di funzionare
regolarmente  per  eventi  di  carattere  eccezionale,  i  termini di
decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari, o a
mezzo  del  personale addetto ai predetti uffici, scadenti durante il
periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni
successivi, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno
in cui e' pubblicato il provvedimento di cui all'articolo seguente.